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RICORSO AL TAR LAZIO

A TUTTI I RICORRENTI DEL RICORSO “SCUOLA”

 DAVANTI AL TAR DEL LAZIO

Come saprete sia l’istanza cautelare monocratica sia l’istanza cautelare in camera di consiglio sono state respinte dal TAR del LAZIO sulla base delle medesime motivazioni ovvero la richiesta di misure cautelari si basa su opinabili e non dimostrate valutazioni scientifiche in ordine alla diminuita pericolosità del virus Sars-Cov 2  tenuto conto anche che le contestate misure sono il risultato di valutazioni tecnico scientifiche ampiamente discrezionali e razionalmente giustificate dal fondamentale principio di precauzione.

Il ricorso al Consiglio di Stato in appello avverso i suddetti provvedimenti di rigetto non ha avuto ugualmente esito positivo dal momento che il Collegio non ha ravvisato i presupposti per sospendere gli atti impugnati sulla base della asserita fase di attuale recrudescenza della diffusione epidemiologica che depone oggettivamente –a dire dell’organo giudicante- in senso opposto rispetto a quanto prospettato dagli appellanti, considerando anche che verosimilmente il contenimento del contagio entro una certa soglia è causalmente da ricollegare proprio alle misure di prevenzione adottate, ivi comprese quelle applicate in ambito scolastico.

La Corte ha poi ritenuto poco significativa l’allegazione della mancanza di casi di decesso tra la popolazione scolastica, posto che gli alunni devono essere monitorati non solo quali potenziali vittime, ma anche e soprattutto quale possibile veicolo di diffusione nelle famiglie.

Infine ha ritenuto che l’asserita violazione dei precetti costituzionali in materia di libertà personale e di diritto all’istruzione devono essere subordinati in sede cautelare alla doverosa applicazione del principio di precauzione nonché alla prevalenza del diritto alla salute, ove gli interventi di prevenzione siano scientificamente supportati e limitati allo stretto indispensabili per il raggiungimento dell’obiettivo. Sostiene inoltre il Consiglio di Stato che sul piano del periculum in mora, la situazione epidemiologica si è nettamente aggravata rispetto all’epoca di introduzione del ricorso, rendendo la richiesta di “radicale” rimozione delle misure di prevenzione invocata dagli appellanti impraticabile.

E’ inutile dire che riteniamo tali pronunce del tutto inaccettabili, contrarie ad ogni principio  di diritto e lesive del bene primario che è la salute e la tutela dei nostri figli. Uno spiraglio pare essersi aperto con un’altra pronuncia del Consiglio di Stato che in pari data che si è pronunciata sull’obbligo per i bambini sopra i 6 anni di portare la mascherina anche al banco. Tale provvedimento, pur respingendo l’istanza cautelare, ha affermato che gli argomenti portati dai ricorrenti -relativo in questo caso alla irragionevolezza dell’uso obbligatorio della mascherina anche “al banco” e con distanziamento adeguato- sono fondati e meritano ulteriore approfondimento. In particolare, la Corte ha osservato che il principio di precauzione (su cui è basata l’adozione delle misure di contenimento del virus) ha dei limiti e condizioni di applicabilità delineati da  importanti pronunce della giurisprudenza anche costituzionale, specialmente qualora detto principio – di rilevanza centrale in molti ambiti dell’ordinamento – conduca alla compressione di diritti individuali che la Costituzione tutela direttamente.

Per tutte queste ragioni si comuni che siamo fermamente decisi ad impugnare questi provvedimenti di fronte alla Corte di Strasburgo per farne dichiarare la difformità dai principi contenuti nella Carta Europea dei Diritti dell’Uomo. Siate certi che la lotta non è finita qui, e non ci fermeremmo finchè non avremo raggiunto l’obiettivo di annullare questi provvedimenti del tutto inutili e dannosi oltre che incostituzionali. In gioco c’è il futuro dei nostri figli.

Tar-Lazio-ORDINANZA-N.-08723_2020-REG.RIC_-1Download
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